Copertura assicurativa contro le calamità naturali
Per le micro e piccole imprese l'obbligo è pieno dal 1° gennaio 2026. Il 31 marzo riguardava solo somministrazione e turismo.
L'obbligo riguarda la copertura dei beni materiali dell'impresa — immobili, impianti, macchinari, attrezzature — contro terremoto, alluvione e frana. Le scadenze sono scaglionate per classe dimensionale e settore e vanno tenute distinte, perché è qui che si generano gli errori: per le micro e piccole imprese in generale, quindi anche per l'impresa impiantistica, il termine era il 31 dicembre 2025 e l'obbligo è pieno dal 1° gennaio 2026; il 31 marzo 2026 riguardava le sole piccole e micro imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo; per pesca e acquacoltura il termine è il 31 dicembre 2026. Non esiste una sanzione diretta: la conseguenza è l'esclusione da contributi, agevolazioni e aiuti pubblici, ed è per questo un requisito da presidiare prima di qualunque domanda di incentivo.
La procedura, fase per fase
-
1
Ricognizione dei beni materiali da assicurare e del loro valore
- Chi
- Impresa
- Termine
- Preliminare
- Esito
- Elenco dei beni
-
2
Stipula della polizza con copertura dei rischi catastrofali previsti
- Chi
- Impresa
- Termine
- Obbligo pieno per micro e piccole imprese dal 1° gennaio 2026
- Esito
- Polizza attiva
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3
Rinnovo e adeguamento del massimale al variare del patrimonio aziendale
- Chi
- Impresa
- Termine
- Annuale
- Esito
- Copertura mantenuta
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4
Esibizione della copertura in sede di domanda di incentivi o agevolazioni
- Chi
- Impresa
- Termine
- Alla domanda
- Esito
- Requisito soddisfatto
Cosa si rischia
Non è prevista una multa diretta: l'effetto è l'esclusione da finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, e l'assenza di intervento pubblico straordinario in caso di calamità.
Da verificare su fonte primaria
- Eventuali ulteriori proroghe settoriali: la materia ha già subito più rinvii differenziati per settore
L'obbligo riguarda la copertura dei beni materiali dell'impresa — immobili, impianti, macchinari, attrezzature — contro terremoto, alluvione e frana. Le scadenze sono scaglionate per classe dimensionale e settore e vanno tenute distinte, perché è qui che si generano gli errori: per le micro e piccole imprese in generale, quindi anche per l'impresa impiantistica, il termine era il 31 dicembre 2025 e l'obbligo è pieno dal 1° gennaio 2026; il 31 marzo 2026 riguardava le sole piccole e micro imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo; per pesca e acquacoltura il termine è il 31 dicembre 2026. Non esiste una sanzione diretta: la conseguenza è l'esclusione da contributi, agevolazioni e aiuti pubblici, ed è per questo un requisito da presidiare prima di qualunque domanda di incentivo.
Le fasi della procedura
- Ricognizione dei beni materiali da assicurare e del loro valore (Impresa — Preliminare)
- Stipula della polizza con copertura dei rischi catastrofali previsti (Impresa — Obbligo pieno per micro e piccole imprese dal 1° gennaio 2026)
- Rinnovo e adeguamento del massimale al variare del patrimonio aziendale (Impresa — Annuale)
- Esibizione della copertura in sede di domanda di incentivi o agevolazioni (Impresa — Alla domanda)
Se non si adempie
Non è prevista una multa diretta: l'effetto è l'esclusione da finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, e l'assenza di intervento pubblico straordinario in caso di calamità.