Copertura assicurativa contro le calamità naturali

Per le micro e piccole imprese l'obbligo è pieno dal 1° gennaio 2026. Il 31 marzo riguardava solo somministrazione e turismo.

Fonte normativa
DL 39/2025 e successive proroghe
Su chi ricade
Impresa
Frequenza
Annuale
Blocco
Amministrazione e fisco

L'obbligo riguarda la copertura dei beni materiali dell'impresa — immobili, impianti, macchinari, attrezzature — contro terremoto, alluvione e frana. Le scadenze sono scaglionate per classe dimensionale e settore e vanno tenute distinte, perché è qui che si generano gli errori: per le micro e piccole imprese in generale, quindi anche per l'impresa impiantistica, il termine era il 31 dicembre 2025 e l'obbligo è pieno dal 1° gennaio 2026; il 31 marzo 2026 riguardava le sole piccole e micro imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo; per pesca e acquacoltura il termine è il 31 dicembre 2026. Non esiste una sanzione diretta: la conseguenza è l'esclusione da contributi, agevolazioni e aiuti pubblici, ed è per questo un requisito da presidiare prima di qualunque domanda di incentivo.

La procedura, fase per fase

  1. 1

    Ricognizione dei beni materiali da assicurare e del loro valore

    Chi
    Impresa
    Termine
    Preliminare
    Esito
    Elenco dei beni
  2. 2

    Stipula della polizza con copertura dei rischi catastrofali previsti

    Chi
    Impresa
    Termine
    Obbligo pieno per micro e piccole imprese dal 1° gennaio 2026
    Esito
    Polizza attiva
  3. 3

    Rinnovo e adeguamento del massimale al variare del patrimonio aziendale

    Chi
    Impresa
    Termine
    Annuale
    Esito
    Copertura mantenuta
  4. 4

    Esibizione della copertura in sede di domanda di incentivi o agevolazioni

    Chi
    Impresa
    Termine
    Alla domanda
    Esito
    Requisito soddisfatto

Cosa si rischia

Non è prevista una multa diretta: l'effetto è l'esclusione da finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, e l'assenza di intervento pubblico straordinario in caso di calamità.

Da verificare su fonte primaria

  • Eventuali ulteriori proroghe settoriali: la materia ha già subito più rinvii differenziati per settore

L'obbligo riguarda la copertura dei beni materiali dell'impresa — immobili, impianti, macchinari, attrezzature — contro terremoto, alluvione e frana. Le scadenze sono scaglionate per classe dimensionale e settore e vanno tenute distinte, perché è qui che si generano gli errori: per le micro e piccole imprese in generale, quindi anche per l'impresa impiantistica, il termine era il 31 dicembre 2025 e l'obbligo è pieno dal 1° gennaio 2026; il 31 marzo 2026 riguardava le sole piccole e micro imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo; per pesca e acquacoltura il termine è il 31 dicembre 2026. Non esiste una sanzione diretta: la conseguenza è l'esclusione da contributi, agevolazioni e aiuti pubblici, ed è per questo un requisito da presidiare prima di qualunque domanda di incentivo.

Le fasi della procedura

  1. Ricognizione dei beni materiali da assicurare e del loro valore (Impresa — Preliminare)
  2. Stipula della polizza con copertura dei rischi catastrofali previsti (Impresa — Obbligo pieno per micro e piccole imprese dal 1° gennaio 2026)
  3. Rinnovo e adeguamento del massimale al variare del patrimonio aziendale (Impresa — Annuale)
  4. Esibizione della copertura in sede di domanda di incentivi o agevolazioni (Impresa — Alla domanda)

Se non si adempie

Non è prevista una multa diretta: l'effetto è l'esclusione da finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, e l'assenza di intervento pubblico straordinario in caso di calamità.

Nello stesso blocco

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