Controllo perdite e comunicazione interventi F-gas

Comunicazione in Banca Dati entro trenta giorni da ogni intervento, e controlli perdite a cadenza legata alla carica.

Fonte normativa
art. 16 DPR 146/2018 · Reg. UE 2024/573
Su chi ricade
Impresa certificata e operatore
Frequenza
Ad ogni intervento, più controlli periodici
Blocco
Controlli periodici in esercizio
Impianti interessati
Termoidraulici e climatizzazione

Ogni intervento su apparecchiature contenenti gas fluorurati — installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite, smantellamento — va comunicato alla Banca Dati entro trenta giorni, con indicazione dell'apparecchiatura, dell'operatore e delle quantità di gas caricate e recuperate. In parallelo, le apparecchiature che superano le soglie di carica sono soggette a controlli periodici delle perdite con cadenza che si accorcia al crescere della carica, e devono avere un proprio registro di apparecchiatura. Il termine di trenta giorni è breve e cade in un momento in cui il tecnico è già passato al cliente successivo: è tra gli adempimenti più frequentemente disattesi.

La procedura, fase per fase

  1. 1

    Determinazione della carica dell'apparecchiatura e della cadenza di controllo delle perdite che ne consegue

    Chi
    Operatore con impresa certificata
    Termine
    All'avvio
    Esito
    Piano dei controlli
  2. 2

    Esecuzione dell'intervento da parte di tecnico certificato nella categoria adeguata

    Chi
    Impresa certificata
    Termine
    Esito
    Dati dell'intervento e quantità movimentate
  3. 3

    Aggiornamento del registro dell'apparecchiatura

    Chi
    Operatore con l'impresa
    Termine
    Ad ogni intervento
    Esito
    Registro aggiornato
  4. 4

    Comunicazione dell'intervento alla Banca Dati F-gas

    Chi
    Impresa certificata
    Termine
    Entro 30 giorni dall'intervento
    Esito
    Ricevuta di comunicazione
  5. 5

    Programmazione del controllo perdite successivo secondo la cadenza prevista

    Chi
    Impresa
    Termine
    Contestuale
    Esito
    Scadenza in calendario

Cosa si rischia

Sanzioni amministrative per omessa o tardiva comunicazione e per il mancato rispetto delle cadenze di controllo delle perdite.

Da verificare su fonte primaria

  • Soglie di carica e cadenze di controllo aggiornate al regolamento del 2024

Ogni intervento su apparecchiature contenenti gas fluorurati — installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite, smantellamento — va comunicato alla Banca Dati entro trenta giorni, con indicazione dell'apparecchiatura, dell'operatore e delle quantità di gas caricate e recuperate. In parallelo, le apparecchiature che superano le soglie di carica sono soggette a controlli periodici delle perdite con cadenza che si accorcia al crescere della carica, e devono avere un proprio registro di apparecchiatura. Il termine di trenta giorni è breve e cade in un momento in cui il tecnico è già passato al cliente successivo: è tra gli adempimenti più frequentemente disattesi.

Le fasi della procedura

  1. Determinazione della carica dell'apparecchiatura e della cadenza di controllo delle perdite che ne consegue (Operatore con impresa certificata — All'avvio)
  2. Esecuzione dell'intervento da parte di tecnico certificato nella categoria adeguata (Impresa certificata — —)
  3. Aggiornamento del registro dell'apparecchiatura (Operatore con l'impresa — Ad ogni intervento)
  4. Comunicazione dell'intervento alla Banca Dati F-gas (Impresa certificata — Entro 30 giorni dall'intervento)
  5. Programmazione del controllo perdite successivo secondo la cadenza prevista (Impresa — Contestuale)

Se non si adempie

Sanzioni amministrative per omessa o tardiva comunicazione e per il mancato rispetto delle cadenze di controllo delle perdite.

Nello stesso blocco

Contenuto informativo, non parere di conformità: le voci da verificare vanno confermate su fonte primaria prima dell'uso.