Tessera di riconoscimento del lavoratore, fisica e digitale
Il tesserino fisico è l'obbligo vigente. Il badge digitale è previsto ma non ancora operativo: manca il decreto attuativo.
Adempimento previsto dalla norma ma privo del provvedimento attuativo: va letto come preparazione, non come obbligo già vigente.
Qui vanno tenuti distinti due piani, perché confonderli è l'errore più facile da commettere. L'obbligo vigente e sanzionabile è il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, che ogni impresa in appalto o subappalto deve fornire e che il lavoratore deve esporre. Il badge digitale con codice univoco anticontraffazione e il fascicolo elettronico del lavoratore su piattaforma SIISL sono previsti dal decreto sicurezza del 2025, ma il decreto attuativo atteso entro febbraio 2026 non risulta pubblicato: alla data di questa scheda non sono obblighi esigibili, salvo specifiche ordinanze su singoli cantieri. Conviene però tenere già la formazione in forma strutturata: quando il fascicolo elettronico entrerà in vigore, chi ha i dati pronti non dovrà rifare il lavoro.
La procedura, fase per fase
-
1
Dotazione del tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro — è l'obbligo vigente
- Chi
- Impresa
- Termine
- Prima dell'ingresso in cantiere
- Esito
- Tesserino consegnato
-
2
Verifica dell'esposizione del tesserino per tutta la permanenza in cantiere
- Chi
- Preposto
- Termine
- In corso d'opera
- Esito
- Evidenza del controllo
-
3
Registrazione delle competenze formative nel fascicolo elettronico del lavoratore
- Chi
- Impresa ed enti formativi
- Termine
- A valle della formazione
- Esito
- Fascicolo aggiornato in SIISL
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4
Indicazione nella notifica preliminare delle imprese già individuate come subappaltatrici
- Chi
- Committente e affidataria
- Termine
- Prima dell'inizio lavori
- Esito
- Notifica preliminare completa
-
5
Vigilanza prioritaria sui subappalti
- Chi
- Impresa affidataria
- Termine
- In corso d'opera
- Esito
- Evidenza dei controlli
Cosa si rischia
Sanzione amministrativa per la mancata dotazione della tessera di riconoscimento e per il lavoratore che non la espone. Riguarda il tesserino vigente, non il badge digitale, che non è ancora esigibile.
Da verificare su fonte primaria
- Pubblicazione del decreto attuativo sul badge digitale: alla data della scheda non risulta emanato. Non presentarlo a un cliente come obbligo vigente.
- Ordinanze che lo rendono operativo su singoli cantieri, come la ricostruzione post-sisma
Qui vanno tenuti distinti due piani, perché confonderli è l'errore più facile da commettere. L'obbligo vigente e sanzionabile è il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, che ogni impresa in appalto o subappalto deve fornire e che il lavoratore deve esporre. Il badge digitale con codice univoco anticontraffazione e il fascicolo elettronico del lavoratore su piattaforma SIISL sono previsti dal decreto sicurezza del 2025, ma il decreto attuativo atteso entro febbraio 2026 non risulta pubblicato: alla data di questa scheda non sono obblighi esigibili, salvo specifiche ordinanze su singoli cantieri. Conviene però tenere già la formazione in forma strutturata: quando il fascicolo elettronico entrerà in vigore, chi ha i dati pronti non dovrà rifare il lavoro.
Le fasi della procedura
- Dotazione del tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro — è l'obbligo vigente (Impresa — Prima dell'ingresso in cantiere)
- Verifica dell'esposizione del tesserino per tutta la permanenza in cantiere (Preposto — In corso d'opera)
- Registrazione delle competenze formative nel fascicolo elettronico del lavoratore (Impresa ed enti formativi — A valle della formazione)
- Indicazione nella notifica preliminare delle imprese già individuate come subappaltatrici (Committente e affidataria — Prima dell'inizio lavori)
- Vigilanza prioritaria sui subappalti (Impresa affidataria — In corso d'opera)
Se non si adempie
Sanzione amministrativa per la mancata dotazione della tessera di riconoscimento e per il lavoratore che non la espone. Riguarda il tesserino vigente, non il badge digitale, che non è ancora esigibile.