Progetto e dichiarazione di conformità
Il documento che rende opponibile il lavoro. Vale quanto i suoi allegati, che è la parte che manca più spesso.
Ogni impianto realizzato, trasformato, ampliato o oggetto di manutenzione straordinaria genera l'obbligo di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, redatta sul modello ministeriale e sottoscritta dal responsabile tecnico. La dichiarazione da sola non basta: valgono quanto la dichiarazione i suoi allegati obbligatori — relazione con la tipologia dei materiali impiegati, progetto quando previsto, schema dell'impianto realizzato, riferimento alle dichiarazioni precedenti o parziali, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti. È la parte che manca più spesso e che rende la dichiarazione contestabile. Il progetto è obbligatorio oltre le soglie dimensionali ed è in quei casi redatto da un professionista iscritto all'albo; sotto soglia può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa.
La procedura, fase per fase
-
1
Valutazione dell'obbligo di progetto in funzione della tipologia di impianto e delle soglie dimensionali
- Chi
- Impresa o professionista
- Termine
- Prima dell'esecuzione
- Esito
- Progetto del professionista o del responsabile tecnico
-
2
Esecuzione dell'impianto a regola d'arte, secondo la normativa tecnica applicabile
- Chi
- Impresa installatrice
- Termine
- —
- Esito
- Impianto realizzato
-
3
Raccolta degli elementi documentali: materiali impiegati, schema come realizzato, matricole e dati di targa dei componenti
- Chi
- Tecnico sul campo
- Termine
- Durante l'esecuzione
- Esito
- Dati per gli allegati
-
4
Compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sul modello ministeriale, con tutti gli allegati obbligatori
- Chi
- Responsabile tecnico
- Termine
- Al termine dei lavori
- Esito
- Dichiarazione di conformità completa
-
5
Consegna della dichiarazione al committente
- Chi
- Impresa installatrice
- Termine
- Al termine dei lavori
- Esito
- Ricevuta di consegna
-
6
Deposito allo Sportello Unico per l'Edilizia, quando i lavori sono soggetti a titolo abilitativo
- Chi
- Committente o titolare del titolo edilizio
- Termine
- Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
- Esito
- Protocollo di deposito
-
7
In alternativa, per impianti preesistenti privi di dichiarazione, rilascio della dichiarazione di rispondenza
- Chi
- Professionista o responsabile tecnico con anzianità qualificata
- Termine
- Su richiesta
- Esito
- Dichiarazione di rispondenza
Cosa si rischia
Sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa; per il committente, impossibilità di ottenere l'agibilità dell'immobile.
Da verificare su fonte primaria
- Soglie dimensionali che rendono obbligatorio il progetto
- Requisiti di anzianità per il rilascio della dichiarazione di rispondenza
Ogni impianto realizzato, trasformato, ampliato o oggetto di manutenzione straordinaria genera l'obbligo di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, redatta sul modello ministeriale e sottoscritta dal responsabile tecnico. La dichiarazione da sola non basta: valgono quanto la dichiarazione i suoi allegati obbligatori — relazione con la tipologia dei materiali impiegati, progetto quando previsto, schema dell'impianto realizzato, riferimento alle dichiarazioni precedenti o parziali, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti. È la parte che manca più spesso e che rende la dichiarazione contestabile. Il progetto è obbligatorio oltre le soglie dimensionali ed è in quei casi redatto da un professionista iscritto all'albo; sotto soglia può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa.
Le fasi della procedura
- Valutazione dell'obbligo di progetto in funzione della tipologia di impianto e delle soglie dimensionali (Impresa o professionista — Prima dell'esecuzione)
- Esecuzione dell'impianto a regola d'arte, secondo la normativa tecnica applicabile (Impresa installatrice — —)
- Raccolta degli elementi documentali: materiali impiegati, schema come realizzato, matricole e dati di targa dei componenti (Tecnico sul campo — Durante l'esecuzione)
- Compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sul modello ministeriale, con tutti gli allegati obbligatori (Responsabile tecnico — Al termine dei lavori)
- Consegna della dichiarazione al committente (Impresa installatrice — Al termine dei lavori)
- Deposito allo Sportello Unico per l'Edilizia, quando i lavori sono soggetti a titolo abilitativo (Committente o titolare del titolo edilizio — Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori)
- In alternativa, per impianti preesistenti privi di dichiarazione, rilascio della dichiarazione di rispondenza (Professionista o responsabile tecnico con anzianità qualificata — Su richiesta)
Se non si adempie
Sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa; per il committente, impossibilità di ottenere l'agibilità dell'immobile.